- Il vespaio sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, avente sola funzione isolante e di separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore e realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, non rientra nell’ambito del suolo comune a norma dell’articolo 1117 c.c., costituendo un manufatto destinato esclusivamente a migliorare le condizioni abitative dell’unità immobiliare al piano terreno e poggiante sul suolo comune. Galleria