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Il vespaio sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, avente sola funzione isolante e di separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore e realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, non rientra nell’ambito del suolo comune a norma dell’articolo 1117 c.c., costituendo un manufatto destinato esclusivamente a migliorare le condizioni abitative dell’unità immobiliare al piano terreno e poggiante sul suolo comune.

Di |2025-04-01T09:04:30+00:00Aprile 1, 2025|Uncategorized|

8252_2025_SENTENZA

Commenti disabilitati su Il vespaio sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, avente sola funzione isolante e di separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore e realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, non rientra nell’ambito del suolo comune a norma dell’articolo 1117 c.c., costituendo un manufatto destinato esclusivamente a migliorare le condizioni abitative dell’unità immobiliare al piano terreno e poggiante sul suolo comune.
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